Dichiarazione 730

Area dedicata interamente al modello 730. Informazioni, novità, vantaggi e come se non bastasse anche un servizio di assistenza fiscale CAF.

Chi può utilizzare il 730

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nell’anno precedente la presentazione hanno percepito:

  • Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • Redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • Redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

 

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nell’anno di presentazione sono:

  • Lavoratori dipendenti o pensionati;
  • Percettori di indennità sostitutive di redditi di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • Lavoratori soci di cooperative;
  • Sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  • Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e titolari di altre cariche elettive pubbliche (es. consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • Soggetti impegnati nei lavori socialmente utili;
  • Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, che potranno rivolgersi ad un Caf se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno precedente alla presentazione al mese di giugno dell’anno di presentazione;
  • Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), IRAP e IVA.

E’ possibile presentare il modello 730 anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, a condizione di aver percepito, nell’anno precedente l’anno di presentazione, redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se invece emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite modello F24.

 

I minori e gli incapaci possono presentare il modello 730?
Devono presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti rappresentanti legali o tutori di minori e di persone incapaci, in nome e per conto degli stessi, sempre che per tali contribuenti (minori, incapaci) ricorrano i presupposti precedenti.

Dichiarazione 730 presentata dagli eredi
Gli eredi possono utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente l’anno di presentazione delle persone decedute nell’anno precedente l’anno di presentazione o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione a condizione che i deceduti, nell’anno precedente l’anno di presentazione, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal caso occorre compilare obbligatoriamente un modello “730 senza sostituto” e versare tramite F24 eventuali imposte a debito.

 

La dichiarazione congiunta modello 730 può essere presentata a condizione che:

  • almeno uno dei coniugi possa utilizzare il modello 730 – v. paragrafo “Presupposto soggettivo”;
  • entrambi posseggano solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Presupposto oggettivo”.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.