dichiarazione 730

Area dedicata interamente al modello 730. Informazioni, novità, vantaggi e come se non bastasse anche un servizio di assistenza fiscale CAF.

Conguagli - Modalità e termini

I sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile (che potrebbe essere anche ottobre nel caso in cui la dichiarazione venga presentata troppo a ridosso del 30 settembre), tenendo conto dei risultati contabili contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, allegati alla dichiarazione 730 e ricevuti in via telematica per il tramite dell’Agenzia delle entrate.
Dall’anno d’imposta 2019 (mod. 730/2020), l’INPS ha aderito al flusso telematico del mod. 730-4 gestito dall’Agenzia delle entrate; pertanto, i Caf e gli altri intermediari non dovranno più inviare direttamente all’INPS il mod. 730-4, ma allegarlo al modello 730 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando le stesse modalità già previste per i modelli 730 con sostituto d’imposta diverso dall’INPS.

 

CONGUAGLI A CREDITO

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute Irpef effettuate su compensi di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).
Se le ritenute del mese sono insufficienti per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi dell’anno.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile completare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo ad indicarli anche nella relativa certificazione (CU). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione.

 

CONGUAGLI A DEBITO 

Le somme risultanti a debito, sono anch’esse trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).
Nel caso in cui la retribuzione del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei mesi successivi dell’anno.
Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza  del mese di luglio.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal contribuente nello stesso mese di gennaio.

 

730 A RIMBORSO SOTTOPOSTI A CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nei casi previsti dalla legge (es. 730 presentato con modifiche rispetto alla precompilata, 730 da cui emerge un rimborso superiore a 4mila euro, 730 da cui emergono elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti con provvedimento 9 giugno 2017, ecc.), l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data di trasmissione se questa è successiva a detto termine.. Di seguito le procedure attraverso le quali viene gestito il flusso telematico con riguardo ai 730 sottoposti a controlli preventivi.

Presentazione diretta della dichiarazione
Per i 730 precompilati presentati direttamente via web e sottoposti a controllo preventivo, l’Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in sede di presentazione diretta della dichiarazione.
L’Agenzia provvede all’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante F24 entro il 30 novembre.

Presentazione ad un Caf o altro intermediario abilitato
Per i 730 inseriti tra quelli assoggettati ai controlli preventivi, l’Agenzia delle entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio ed informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. A sua volta, il Caf/professionista deve informare il contribuente che l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo, non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante F24 entro il 30 novembre.

 

730 “SENZA SOSTITUTO”

Se dalla dichiarazione emerge un debito, il Caf o professionista:
– trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate;
– in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, il quale effettua il pagamento presso qualsiasi sportello (bancario, postale, ecc… oppure in via telematica utilizzando i servizi online dell’Agenzia o del sistema bancario o postale).
I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Pf.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle entrate le coordinate del proprio conto corrente (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A..