IMPOSTE COMUNALI: NUOVA IMU
Area dedicata interamente all'IMU (Imposta comunale sugli immobili), che diversamente dalla TARI (l'altra tassa che compone l'imposta unica comunale e per la quale l'ordine di pagamento giunge direttamente dal Comune), va calcolata e autoliquidata dal contribuente
ASPETTI GENERALI
LA NUOVA IMU
Con la Legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata abolita la IUC e, tra i tributi che ne facevano parte, la TASI.
Sono rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC e cioè la TARI e l’IMU, quest’ultima ridisciplinata dalla stessa Legge n. 160 del 2019. Di fatto, la nuova IMU ha accorpato la precedente TASI semplificando quindi la gestione dei tributi locali.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
L’IMU è dovuta dal proprietario degli immobili, dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile), dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, dal concessionario (per le aree demaniali), dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale invece era assoggettato alla TASI, nel frattempo abolita).
Nuova IMU e regole di applicazione
Tipologia Immobili | Le regole IMU |
Abitazione principale categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze |
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Abitazione principale “di lusso” – categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
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Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) |
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Unità immobiliari locate a canone concordato (L. 431/1998) |
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Fabbricati rurali strumentali |
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Fabbricati “merce” non locati dall’impresa costruttrice |
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Ex casa coniugale assegnata all’altro coniuge |
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Unità immobiliari possedute da soggetti residenti all’estero, titolari di pensione |
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Altri fabbricati |
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Aree fabbricabili |
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Terreni ricadenti in aree montane (circolare 9/1993) e terreni ubicati nelle isole minori |
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Terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP |
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Terreni agricoli di altri soggetti |
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L’IMU non si applica nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento. In sostituzione di tale tributo, nei Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).
Soggetti passivi IMU
L’IMU, oltre che dal proprietario, è dovuta dal titolare di un diritto reale sugli immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione…, dal concessionario di aree demaniali, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Regole di calcolo
Le regole di calcolo della base imponibile su cui applicare le aliquote:
- Fabbricati: si calcola in base alla rendita catastale iscritta al 1° gennaio, rivalutata del 5% ed aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali;
- Aree fabbricabili: la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio (si consiglia di verificare se il comune ha deliberato i valori venali di riferimento);
- Terreni agricoli: occorre considerare il reddito dominicale iscritto in catasto, rivalutarlo del 25% e moltiplicarlo per 135.
In generale, l’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune per ogni specifica categoria di immobile; l’imposta così determinata andrà rapportata alla quota ed ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Immobili storici o inagibili – Base imponibile al 50%
La normativa prevede, in alcuni casi, la riduzione della base imponibile:
- Fabbricati di interesse storico di cui all’art. 10 del Dlgs 42/2004: è prevista la riduzione del 50% della base imponibile
- Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: anche in tal caso è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità può essere accertata, su richiesta del proprietario, dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario
La riduzione per i fabbricati di interesse storico non è cumulabile con quella per fabbricati inagibili, mentre è cumulabile con la riduzione del 50% prevista per le abitazioni concesse in comodato e quella concessa in caso di locazione a canone concordato.
Esenzione IMU durante il periodo dell’emergenza COVID per immobili adibiti ad attività turistica o di intrattenimento
Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia immobili rientranti nella categoria catastale D/3) a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.