Modello f24

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modalità di pagamento

Obblighi di presentazione telematica dei modelli F24

L’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24 è previsto per:

  • I contribuenti titolari di partiva IVA (DL n. 223/2006);
  • I contribuenti non titolari di partiva IVA (DL n. 66/2014) al verificarsi di determinate condizioni (*):
    F24 con compensazione a zero (**): quando, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale risulta di importo pari a zero;
    F24 con compensazione parziale: quando la delega di pagamento contiene crediti utilizzati in compensazione ma il saldo finale è maggiore di zero;

(*) Con la conversione in legge del decreto 193/2016 è stato soppresso l’obbligo di presentazione del modello F24 telematico per pagamenti superiori a 1.000 euro; pertanto, i contribuenti senza partita IVA, possono nuovamente eseguire il versamento con modello F24 cartaceo anche quando l’importo da versare (senza compensazioni in delega) risulta pari o superiore a 1.000 euro.

(**) Si ricorda che il modello F24 va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.

 

Casi in cui è possibile utilizzare il modello F24 cartaceo

In linea generale, quindi, possono presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli di banche e poste soltanto i contribuenti non titolari di partita IVA che debbono versare somme anche superiori a 1.000 euro, a condizione che non siano utilizzati crediti in compensazione.