TASSE E FAMIGLIA

Area dedicata alle Tasse e alla Famiglia. Informazioni su oneri e spese detraibili e deducibili in dichiarazione.

PRINCIPALI SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

 

PER LA CASA

  • Interessi passivi e oneri accessori per i mutui:
    – mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
    – mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale;
    – mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per il recupero edilizio;
    – mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
    Tra gli oneri accessori rientrano ad esempio l’onorario del notaio per la stipula del mutuo, le commissioni spettanti agli istituti, l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca, ecc…;
  • Detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale; le detrazioni:
    – sono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato dell’eventuale reddito da fabbricati assoggettati alla cedolare secca);
    – sono fruibili non solo nel caso in cui il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi;
  • Spese per l’intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e “bonus verde”, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze:
    – interventi di manutenzione ordinaria (es. tinteggiatura, opere di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, sostituzione di pavimenti, rifacimento di intonaci interni, ecc.) solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali;
    – interventi di manutenzione straordinaria (es. installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata, costruzione di scale interne, ecc.);
    – restauro e risanamento conservativo (es. eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali, ecc.);
    – ristrutturazione edilizia (es. demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, ecc.);
    – interventi di adozione di misure antisismiche realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive, ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, ordinanza del PdCM n. 3274/2003) ma anche su quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3);
    – realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali;
    – acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (per le sole spese imputabili alla realizzazione certificate dal venditore);
    – lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (es. l’inserimento di rampe interne ed esterne, di servoscala o piattaforme elevatrici, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici,…);
    – lavori finalizzati alla prevenzione di atti illeciti di terzi (es. la sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, l’apposizione di grate sulle finestre, il montaggio di porte blindate, serrature, lucchetti, vetri antisfondamento, casseforti a muro, l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza, l’installazione di antifurti,…);
    – lavori finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico, alla cablatura degli edifici, alla riduzione e prevenzione di infortuni domestici;
    – bonifica dell’amianto;
    – lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (per i quali, dal 2018 e analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati);
    – Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati;
    – “Sistemazione a verde” degli immobili ad uso abitativo (es. sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili);
  • Spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti; in particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
    – la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
    – il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi);
    – l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
    – la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
    – l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
    – l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
    – l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori;
  • Spese per interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (“Bonus facciate” con detrazione al 90%; per le spese sostenute nel 2022 la detrazione compete nella misura del 60%):
    – sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi;
    – beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici;
    – sono comprese nell’agevolazione fiscale anche le spese correlate quali ad esempio l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi, ecc.;
    – gli immobili interessati, di qualsiasi categoria catastale, devono essere ubicati nelle zone A e B (decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi;
  • Spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico per le quali è possibile fruire di una detrazione incrementata al 110% (c.d. “Superbonus”); in particolare:
    Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    Interventi antisismici;
    Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, isolamento termico o antisismici, precedentemente elencati:
    – di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus;
    – quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
    – l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
    – l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
    – l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
    Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali cd. “di lusso” (A1, A8, A9).
  • Spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (n.b. dal 1° marzo 2021 è in vigore la nuova etichetta energetica che reintroduce la vecchia classificazione da A a G ed elimina la classi A+, A++, A+++; proprio per via del bonus, gli elettrodomestici dovrebbero presentare entrambe le etichette). Quali gli acquisti agevolati:
    – mobili nuovi (es. letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione);
    – elettrodomestici nuovi (es. frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento);
  • IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B per la quale è riconosciuta una detrazione del 50% dell’IVA pagata; condizioni:
    – acquisto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale;
    – le unità immobiliari devono essere di classe energetica A o B;
  • Spese per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:
    La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7KW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo (in 5 rate se si tratta di spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente ad uno degli interventi cd. trainanti). Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

PER I FIGLI

  • Rette pagate per l’asilo nido e le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria (private o pubbliche). In particolare, spese per la frequenza:
    – delle scuole dell’infanzia (asili o scuole materne);
    – delle elementari e delle medie;
    – delle superiori (licei, istituti tecnici e istituti professionali);
    – dei corsi presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
  • Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica e universitaria, all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie, ecc.);
  • Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
    La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
    – corsi di istruzione universitaria;
    – corsi universitari di specializzazione;
    – corsi di perfezionamento;
    – master universitari;
    – corsi di dottorato di ricerca;
    – Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
    – nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono invece equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria);
    Quali le spese ammesse in detrazione:
    – le tasse di immatricolazione e di iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
    – le soprattasse per esami di profitto e laurea;
    – le spese per la partecipazione ai testi di accesso ai corsi di laurea;
    – le spese per la frequenza dei tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • Spese per i contratti locazione sostenute per gli studenti “fuori sede”; condizioni per fruire della detrazione:
    – l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure in uno Stato membro della UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni;
  • Spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM): a partire dall’anno d’imposta 2021 è possibile fruire di una nuova detrazione del 19% per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
  • Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura;
  • Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA):
    la detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

 

EX CONIUGE

  • Assegni periodici versati all’ex coniuge, con esclusione della quota degli assegni destinata al mantenimento dei figli;

 

SPESE SANITARIE

  • Spese per l’acquisto di farmaci (specialità medicinali, farmaci, anche omeopatici, preparazioni galeniche);
  • Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, terapie;
  • Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, ricoveri collegati a interventi chirurgici e ricoveri per degenze;
  • Spese per l’acquisto di protesi e di dispositivi medici (es. apparecchi di protesi dentaria, di protesi oculistica, occhiali da vista e lenti a contatto, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, apparecchi per fratture quali garza e gesso, busti, stecche, ecc.);
  • Spese sanitarie per persone con disabilità (es. trasporto in autoambulanza, acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche, adattamento dell’ascensore, installazione e manutenzione della pedana di sollevamento, acquisto di telefonini per sordomuti, acquisto di veicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni o non adattati nel caso di trasporto di non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale, riparazione straordinaria degli stessi veicoli, ecc.);
  • Spese per l’acquisto del cane guida per i non vedenti;

 

PREMI DI ASSICURAZIONI, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ALTRI CONTRIBUTI

  • Contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, alle seguenti condizioni:
    – durata non inferiore a 5 anni;
    – se non consentono la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • Contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, aventi ad oggetto:
    – il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante;
    – il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sempre che l’impresa assicuratrice non abbia la facoltà di recesso dal contratto;
  • Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, definita dall’art. 3, c. 3 della legge n. 104/1992 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge;
  • Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo;
  • Contributi versati a forme pensionistiche complementari:
    – contributi versati su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato);
    – contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali;
  • Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza (es. contributo versato dai biologi all’ENPAB, contributi versati alla gestione separata dell’INPS, per il riscatto degli anni di laurea, per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici, ecc.);
  • Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate;
  • Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori;

 

COLF, BADANTI E BABY SITTER

  • Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro;
  • Sono deducibili anche i contributi sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del lavoratore;
  • Sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo di chi ha sostenuto la spesa non supera i 40 mila euro;

 

EROGAZIONI LIBERALI

Con le erogazioni liberali a favore di enti non commerciali è possibile beneficiare di deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta secondo meccanismi diversi che vanno di volta in volta valutati , tenendo conto delle limitazioni quantitative (spesa massima detraibile o deducibile), nonché delle modalità di erogazione (se in denaro o in natura).
In alcuni casi coesistono più misure agevolative tra le quali scegliere la più conveniente, come avviene per le erogazioni a favore di ONLUS e APS (detrazione del 26% o del 30% o deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo) o a favore delle OV (detrazione del 35%).
Principali soggetti beneficiari a cui indirizzare le erogazioni:

  • ONLUS, APS (Associazioni di promozione sociale), OV (Organizzazioni di volontariato);
  • ONG riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • Università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici ed enti parco regionali e nazionali;
  • Enti o istituzioni, fondazioni, associazione riconosciute e non lucrative che operano esclusivamente nello spettacolo, nel settore musicale o a favore di attività culturali ed artistiche;
  • Associazioni sportive dilettantistiche;
  • Istituzioni religiose;
  • Partiti politici.

 

I COSTI DEL VETERINARIO

Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese, calcolata nel limite massimo di euro 550,00 con un abbattimento di euro 129 (franchigia).
Di conseguenza, lo sconto massimo è pari a 80 euro.
Il limite di spesa è unico e cumulativo per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
La detrazione spetta a condizione che le spese siano sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Non spetta dunque per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

 

LE SPESE FUNEBRI

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.
Le spese funebri devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate per cui sono escluse quelle sostenute anticipatamente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte.
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.

 

LE SPESE PER L’ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE ED INTERREGIONALE

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico, sia per il contribuente stesso, per un importo complessivo non superiore a 250 euro.