IMPOSTE COMUNALI: NUOVA IMU
Area dedicata interamente all'IMU (Imposta comunale sugli immobili), che diversamente dalla TARI (l'altra tassa che compone l'imposta unica comunale e per la quale l'ordine di pagamento giunge direttamente dal Comune), va calcolata e autoliquidata dal contribuente
Casi particolari IMU
- Fabbricati non iscritti in catasto: con la nuova normativa occorre far riferimento al sistema “Docfa” mediante il quale il contribuente propone una rendita che diviene definitiva se non rettificata dall’Agenzia del Territorio entro un anno dalla sua proposizione;
- Fabbricati posseduti da imprese: per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti fin dall’origine di rendita catastale, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati con l’applicazione di coefficienti stabiliti con D.M.
Il tributo è calcolato sul valore catastale dall’anno successivo a quello in cui è attribuita la rendita catastale o è annotata la rendita catastale proposta. Anche il locatario finanziario ha diritto di esperire la procedura per la proposizione della rendita dell’immobile ricevuto in locazione.
Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti retroattivi su annualità pregresse. Per le unità diverse dalle precedenti: anche se possedute da imprese, società o enti si deve far riferimento, come nel caso dei privati, alla rendita di fabbricati similari già iscritti.
N.B. Successivamente all’attribuzione della rendita (o all’annotazione negli atti catastali della rendita proposta) ai fabbricati di categoria D, non è più possibile ricorrere alla determinazione dell’imponibile IMU secondo il loro valore contabile.