MODELLO REDDITI PF
Area dedicata interamente al modello REDDITI (ex modello UNICO).
Compensazione dei crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. In tal caso il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.
Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. E’ compensabile anche l’IVA che risulti dovuta in relazione agli ulteriori componenti positivi (e al conseguente maggior volume d’affari) dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
I crediti che risultano dal modello REDDITI possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
- Il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- Il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
In base all’art. 3, c. 1, del DL n. 124 del 2019, la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (art. 3, DL n. 50 del 2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).
I crediti INPS risultanti dal mod. DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del modello REDDITI relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ad ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.