MODELLO REDDITI PF
Area dedicata interamente al modello REDDITI (ex modello UNICO).
Modalità e termini di versamento
TERMINI DI VERSAMENTO
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno, ovvero entro il 30 luglio.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (Irpef ed addizionali).
ACCONTI
Acconti Irpef e Cedolare secca per l’anno 2023
Nel modello REDDITI vanno riportati, se dovuti, l’ammontare dell’acconto Irpef e dell’acconto per la cedolare secca per l’anno 2023.
Per stabilire se gli acconti per il 2023 siano dovuti o meno, occorre far riferimento all’importo “Differenza” (Rigo RN34 o RN61 per l’Irpef; LC1 col. 5 per la cedolare).
Se rigo “Differenza”:
- Non supera euro 51,65 non è dovuto acconto;
- Supera euro 51,65 è dovuto acconto nella misura del 100% dell’ammontare “Differenza”.
L’acconto così determinato deve essere versato:
- In unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
– la prima rata nella misura del 40%, entro il 30 giugno (ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%);
– la seconda, nella restante misura del 60% entro il 30 novembre.
Acconto Addizionale Comunale all’Irpef dovuto per l’anno 2023
L’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per il 2023 è pari al 30% dell’importo determinato applicando al reddito imponibile relativo all’anno d’imposta 2022 (rigo RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2023.
COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate o del sistema bancario o postale, tramite intermediari abilitati.
I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica.
RATEAZIONE PER I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 ovvero, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo, entro il 30 luglio 2023. Considerando che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:
Rata | Versamento (a partire dal 30 giugno) |
Interessi (%) |
Versamento (a partire dal 30 Luglio con maggiorazione dello 0,40%) |
Interessi (%) |
---|---|---|---|---|
1° | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2° | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | 0,00 |
3° | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4° | 2 ottobre | 0,99 | 2 ottobre | 0,66 |
5° | 31 ottobre | 1,32 | 31 ottobre | 0,99 |
6° | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |