TASSE E FAMIGLIA

Area dedicata alle Tasse e alla Famiglia. Informazioni su oneri e spese detraibili e deducibili in dichiarazione.

DIFFERENZA TRA ONERI DETRAIBILI E ONERI DEDUCIBILI

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Il Fisco ci consente di ottenere degli sconti sulle imposte dovute sui nostri redditi, “scaricando” dalle tasse tutta una serie di spese considerate di particolare rilevanza sociale in quanto generalmente sostenute per la famiglia e per la casa. Fra le principali, elenchiamo ad esempio le spese sanitarie, le spese per la scuola e lo sport dei propri figli, le spese per gli addetti all’assistenza personale, le agevolazioni per i premi di assicurazione e la previdenza, le agevolazioni per la casa (mutui per l’acquisto, interventi di ristrutturazione, risparmio energetico, contratti di locazione, …) ed altro ancora.
Tali oneri e spese sono sono suddivisi in due categorie:

  • Oneri detraibili: oneri e spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda calcolata sul reddito imponibile (ottenuto sottraendo al reddito complessivo eventuali oneri deducibili sostenuti);
  • Oneri deducibili: oneri e spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo (sottraendoli dal reddito complessivo si ottiene il reddito imponibile su cui calcolare le imposte).

 

COS’E’ LA DETRAZIONE
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare.
Generalmente, non è possibile portare in detrazione (cioè in diminuzione dell’imposta lorda), l’intera spesa sostenuta ma solo una percentuale della stessa che può variare in base alla tipologia dell’onere sostenuto (dal 19% per le spese sanitarie e spese d’istruzione, al 26, 30 o 35% per erogazioni liberali a favore di ONLUS, APS o OV, al 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili e per gli interventi di ristrutturazione, potenziata al 70, 75, 80, 85% nel caso in cui trattasi di interventi antisismici effettuati in zone ad alta pericolosità o al 110% delle stesse a fronte di specifici interventi rientranti nel cd “Superbonus”), ecc.

Per altre tipologie di spese, invece, la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare, delle detrazioni per canoni di locazione calcolate in misura fissa in base al reddito complessivo del conduttore e della tipologia di contratto stipulato.
In molti casi, inoltre, la detrazione non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge.

A tutti gli oneri e spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:

  • Generalmente, in caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata;
    l’eventuale eccedenza viene quindi persa, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo;
    tuttavia esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in caso di incapienza dell’imposta lorda, viene comunque riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita;
  • La detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
  • Per il principio di cassa, in linea di massima, gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui sono stati sostenuti e devono essere idoneamente documentati;
  • La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti; pertanto:
    – se le spese sono state rimborsate per intero, la detrazione non spetta;
    – se invece il rimborso risulta inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione va calcolata solo sulla parte non rimborsata;
    – se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già fruito della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a “tassazione separata”;
  • Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la scuola, l’università, per lo sport dei figli) danno diritto alla detrazione anche se sostenuti nell’interesse delle persone “fiscalmente a carico”;
  • Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili; tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

COS’E’ LA DEDUZIONE
Alcune spese, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, possono ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge (esempi: i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi al servizio sanitario nazionale).

A tutti gli oneri e spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

  • La deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
  • Gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
  • Gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (“principio di cassa”);
  • La deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti:
    – se le spese sono rimborsate per intero, la deduzione non spetta;
    – se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata;
    – se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali si è già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate vanno assoggettate a “tassazione separata”;
  • La deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo per cui l’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo; un’eccezione alla regola è prevista per le somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione negli anni precedenti e per le erogazioni liberali alle ONLUS, OV o APS, per le quali è prevista la possibilità di recuperare la quota non dedotta nei periodi d’imposta successivi;
  • Per talune spese, la deduzione spetta anche se sostenute nell’interesse di familiari “fiscalmente a carico” (es. contributi previdenziali ed assistenziali, contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali) mentre ad esempio per le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, la deduzione viene riconosciuta anche quando le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari non “fiscalmente a carico”.

 

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
Sono considerati familiari “fiscalmente a carico” i membri della famiglia che nell’anno d’imposta interessato dalla dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.841,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • I figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • I discendenti dei figli;
  • I genitori (compresi quelli adottivi);
  • I generi e le nuore;
  • Il suocero e la suocera;
  • I fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • I nonni e le nonne.